Art. 10
10 / 10Entrata in vigore
In vigore dal 3 ott 1996
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-01;510#art-10