Art. 10 · Entrata in vigore

Art. 10

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Entrata in vigore

In vigore dal 3 ott 1996
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale NAPOLITANO, Ministro dell'interno CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: FLICK
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