Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 gen 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno del reddito; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 1997, N. 468))
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