Art. 8 · Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

Art. 8

8 / 21

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

In vigore dal 22 ago 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-21;237#art-8