Art. 1 · Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

Art. 1

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Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 3 giu 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 31 GENNAIO 1996, N. 34.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-04-01;100#art-1