Art. 59 · Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario
Capo III

Art. 59

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Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario

In vigore dal 28 feb 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-12-28;723#art-59