Art. 8 · Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

Art. 8

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Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

In vigore dal 21 feb 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-12-22;696#art-8