Art. 19 · Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti

Art. 19

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Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti

In vigore dal 10 dic 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 APRILE 1995, N. 104
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;570#art-19