Art. 59 · Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
Capo III

Art. 59

59 / 79

Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

In vigore dal 29 ago 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-27;414#art-59