Art. 20 · Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

Art. 20

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Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

In vigore dal 30 giu 1994
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-29;257#art-20