Art. 2 · Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

Art. 2

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Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

In vigore dal 30 dic 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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