Art. 27 · Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

Art. 27

27 / 49

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

In vigore dal 30 ott 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;330#art-27