Art. 15 · Trasporti rapidi di massa
Capo III

Art. 15

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Trasporti rapidi di massa

In vigore dal 8 giu 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 493
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urn:nir:stato:decreto.legge:1993-04-08;101#art-15