Art. 3 · Contributi per le associazioni di promozione sociale

Art. 3

3 / 4

Contributi per le associazioni di promozione sociale

In vigore dal 19 gen 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 18 MARZO 1993, N. 67
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1992-11-19;441#art-3