Art. 3 · Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni

Art. 3

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Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni

In vigore dal 19 gen 1993
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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