Art. 2 · Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane

Art. 2

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Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane

In vigore dal 19 nov 1992
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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