Art. 11
11 / 21Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.
In vigore dal 19 nov 1992
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-18;382#art-11