Art. 10 · Esecuzione forzata a danno degli enti locali

Art. 10

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Esecuzione forzata a danno degli enti locali

In vigore dal 19 nov 1992
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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