Art. 1 · Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

Art. 1

1 / 5

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

In vigore dal 10 nov 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 MARZO 1993, N. 63
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-09;373#art-1