Art. 20 · Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi

Art. 20

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Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi

In vigore dal 21 mar 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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