Capo IV
Art. 9
Abrogato9 / 25In vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. Dopo l' della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Omessa custodia di armi). - Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell', munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell' o armi clandes- tine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.".
2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.
3. I commi secondo, terzo e quarto dell' della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:
"È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-9