Capo III
Art. 8
Abrogato8 / 25In vigore dal 13 mag 1991 al 24 mar 2001
1. Per i delitti di cui all'articolo 416- bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'.
3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.
4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.
5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alter- native alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.
6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.
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