Art. 6
Capo III

Art. 6

Abrogato6 / 25
In vigore dal 13 mag 1991 al 15 mag 1991
1. Il primo comma dell' della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall' della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente: "Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.". 2. L' della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: ". - Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all' della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all', commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-6