Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 13 mag 1991
1. Le disposizioni di cui all', commi 2, 3, lettera c), e 4, e all', comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162. 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'- bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
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