Capo IX
Art. 23
23 / 25In vigore dal 13 mag 1991
1. Le disposizioni dell' della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-sexies della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall' della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.
2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall' della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima legge.
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-23