Art. 16
Capo VIII

Art. 16

Abrogato16 / 25
In vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli , primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l', terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni. 3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. 4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti". 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-16