Art. 14
Capo VIII

Art. 14

Abrogato14 / 25
In vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile. 2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica. 3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.
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