Art. 13
Capo VII

Art. 13

Abrogato13 / 25
In vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2."; c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.".
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