Art. 21 · Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane
Titolo III

Art. 21

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Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

In vigore dal 2 mar 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 APRILE 1989, N. 144

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;549#art-21