Art. 17 · Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali
Titolo III

Art. 17

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Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

In vigore dal 2 mar 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 APRILE 1989, N. 144
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urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;549#art-17