Art. 4 bis

Art. 4 bis

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In vigore dal 1 mar 1988
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-4-bis