Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 22 nov 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro VIZZINI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70 foglio n. 3
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-26