Art. 12 bis

Art. 12 bis

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In vigore dal 21 gen 1988
1. Le disposizioni contenute nell', commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.
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