Art. 14 · Istituzione di posti di organico nei comuni e tipologia delle comunità montane
Titolo II

Art. 14

14 / 21

Istituzione di posti di organico nei comuni e tipologia delle comunità montane

In vigore dal 10 set 1987
DECRETO DECADUTO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-07-10;271#art-14