Art. 3 · Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane
Titolo I

Art. 3

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Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

In vigore dal 1 set 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 440
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-06-30;256#art-3