Art. 4 · Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

Art. 4

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Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

In vigore dal 30 ago 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 1987, N. 436
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