Art. 7 · Modalità per la stipula dei contratti

Art. 7

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Modalità per la stipula dei contratti

In vigore dal 3 ago 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 OTTOBRE 1987, N. 401
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-06-02;214#art-7