Art. 1 · Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

Art. 1

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Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

In vigore dal 3 giu 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 OTTOBRE 1987, N. 401
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-04-01;129#art-1