Titolo II
Art. 17
17 / 20Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza
In vigore dal 2 mag 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 440
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-03-02;55#art-17