Art. 1 quater
10 / 15In vigore dal 14 ago 1986
1. Al comma 5-ter dell' del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
"f) dal 1 aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986."
2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell' del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.
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