Art. 1 bis

Art. 1 bis

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In vigore dal 14 ago 1986
1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero del comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell' del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini dell'indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall' del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-ter dell' del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione. 3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonché per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-30;309#art-1-bis