Art. 13 · Completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: termine per la concessione dei mutui e indicazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 13

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Completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: termine per la concessione dei mutui e indicazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94.

In vigore dal 31 gen 1985
DECRETO DECADUTO; ISUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-01;795#art-13