Titolo VI
Art. 52
52 / 84Stipendi dei generali e dei colonnelli
In vigore dal 31 lug 1979
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO FATTI SALVI DALLA
L. 13 AGOSTO 1979, N. 374
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1979-05-29;163#art-52