Art. 47 · Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello
Titolo VI

Art. 47

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Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello

In vigore dal 31 lug 1979
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 AGOSTO 1979, N. 374
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urn:nir:stato:decreto.legge:1979-05-29;163#art-47