Art. 9-bis

Art. 9-bis

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In vigore dal 20 mag 1978
((Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo è riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non può più essere riammesso, se non per esercitare la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 468")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-9-bis