Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 20 mag 1978
Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 165-bis - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria). - Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto". ((ART. 165-ter - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, nonchè dei delitti previsti dagli , primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni e dall', quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall' della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti)) . L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio. Se ((l'autorità giudiziaria)) ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-4