Art. 11-bis

Art. 11-bis

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In vigore dal 25 apr 2026
1. Fermo restando quanto previsto dall', nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore. 2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al ((comma 1)) è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ((,)) ordina il rilascio della persona accompagnata. 3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto. 3-bis. ((Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio)) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-11-bis