Titolo IV
Art. 21
21 / 21In vigore dal 6 lug 1976
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1976
LEONE
MORO - DONAT-CATTIN - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 42
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-21