Art. 21
Titolo IV

Art. 21

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In vigore dal 6 lug 1976
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1976 LEONE MORO - DONAT-CATTIN - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 42
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urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-21