Art. 17 · Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE
Titolo III

Art. 17

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Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE

In vigore dal 6 lug 1976
Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all', ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all', ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-17