Art. 11 · Immissione sul mercato
Titolo II

Art. 11

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Immissione sul mercato

In vigore dal 6 lug 1976
Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell' nella confezione dei preimballaggi.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-11