Art. 33 · Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite
Titolo VI

Art. 33

33 / 42

Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite

In vigore dal 26 lug 1973
DECRETO DECADUTO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1973-05-10;240#art-33